Dal 30 Giugno 2017 vige l’obbligo per i condomini e gli edifici polifunzionali di contabilizzare i consumi di riscaldamento secondo la norma tecnica UNI 10200 aggiornata alla versione 2018. La norma serve a ripartire correttamente le spese per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria negli edifici serviti da una o più centrali termiche.
Sostanzialmente l’obbligo è diviso in 4 punti:
- Contabilizzazione: si realizza principalmente con l’installazione dei ripartitori sui radiatori
- Termoregolazione: si realizza principalmente con l’installazione delle valvole termostatiche sui radiatori
- Nuove tabelle millesimali: tutti gli edifici con riscaldamento centralizzato devono adeguare le tabelle millesimali del riscaldamento alla nuova norma UNI 10200
- Suddivisione dei consumi e delle spese: con l’aggiornamento del 2018 della norma UNI si è data maggior attenzione al prospetto consuntivo per il riscaldamento, seguendo criteri assimilabili alle diagnosi energetiche.
La norma determina un cambiamento epocale sulla gestione del servizio di riscaldamento degli edifici, in particolare per i condomini.
Con la contabilizzazione del calore ogni condomino paga quanto consuma e quindi la bolletta verrà calcolata in base all’effettivo riscaldamento fornito all’abitazione. La contabilizzazione è, a tutti gli effetti, un intervento di efficientamento energetico che migliora il rendimento di regolazione dell’impianto e diminuisce i consumi.
La UNI 10200 indica anche quale è il metodo di ripartizione dei consumi cioè come vanno suddivisi i costi per la quota involontaria e per la quota volontaria. Per approfondire la ripartizione leggere questo altro articolo: la ripartizione dei consumi nell’impianto centralizzato
In questo articolo verranno approfonditi i seguenti aspetti:
- Gli obblighi introdotti dal 2016, le deroghe e le sanzioni
- Accenni sulla ripartizione: quota volontaria e involontaria
- I costi e i vantaggi offerti dalle detrazioni fiscali
- Come si svolge il sopralluogo nell’appartamento
Contabilizzazione e nuove tabelle millesimali sono obbligatorie
Entro il 30 Giugno 2017 tutti i condomini e gli edifici polifunzionali con riscaldamento centralizzato dovranno dotarsi di un sistema di contabilizzazione del calore. L’obbligo viene introdotto in Italia dal D. Lgs 102/2014 con l’obiettivo di diminuire i consumi energetici per il riscaldamento degli edifici attraverso una corretta ripartizione delle spese e una maggiore consapevolezza dei consumatori. Il D.Lgs 102/2014 è lo stesso decreto che obbliga le grandi aziende e le imprese a forte consumo di energia ad effettuare la diagnosi energetica (per maggiori approfondimenti leggi il nostro articolo sull’obbligo della diagnosi energetica per le imprese).
Le singole unità immobiliari, per ottemperare a questo obbligo, hanno, nella maggior parte dei casi direttamente sui radiatori, degli strumenti di lettura (ripartitori) per monitorare il calore emesso e valvole termostatiche per regolare in ogni stanza la temperatura
Inoltre la suddivisione delle spese per il riscaldamento tra i condomini non avviene più con le tradizionali tabelle millesimali ma con la nuova norma UNI 10200 che suddivide i consumi in consumi volontari (misurati dai contabilizzatori) ed in consumi involontari secondo la “nuova tabella millesimale del riscaldamento”
I consumi involontari derivano essenzialmente da:
- Perdite della rete di distribuzione, cioè le dispersioni del calore che avvengono dalle tubature prima che raggiungano gli appartamenti
- Spese di conduzione e manutenzione ordinaria
- Spese per la gestione del servizio di lettura di contabilizzazione
I distaccati continuano a pagare le spese involontarie
Chi si dovesse essere distaccato dall’impianto centralizzato dovrà comunque pagare le spese involontarie secondo la nuova tabella millesimale del riscaldamento (UNI 10200).
Secondo quanto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 30 aprile 2014 n. 9526: “[…] il condomino, dopo aver distaccato la propria unità abitativa dall’impianto di riscaldamento centralizzato, continuando a rimanere comproprietario dell’impianto centrale, continua ad essere obbligato a sostenere gli oneri relativi alla manutenzione e all’adeguamento del bene stesso, salva la possibilità di esonero con il consenso unanime di tutti i condomini, nonché continua ad essere obbligato a partecipare alle spese di consumo del carburante o di esercizio se e nella misura in cui il distacco non ha comportato una diminuzione degli oneri del servizio a carico degli altri condomini. […]”