Ecobonus
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- Riduzione del fabbisogno di energia primaria
- Interventi sull’involucro dell’edificio
- Installazione di pannelli solari
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
- Schermature solari
- Impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- Dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento
- Produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative
- Micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- Generatori d’aria calda a condensazione
- Apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione

L’Ecobonus prevede una detrazione del 50% o del 65% (a seconda dell’intervento) per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.
Entrando nel dettaglio, ecco un riepilogo delle aliquote applicabili:
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI O SULLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI
Tipologia Intervento con detrazione al 50%
- Serramenti e infissi
- Schermature solari
- Caldaie a biomassa
- Caldaie a condensazione in classe A
Tipologia Intervento con detrazione al 65%
- Caldaie a condensazione in classe A e sistema di termoregolazione evoluto
- Generatori di aria calda a condensazione
- Pompe di calore
- Scaldacqua a pompa di calore
- Coibentazione involucro
- Collettori solari
- Generatori ibridi
- Sistemi building automation
- Microcogeneratori
- Riqualificazione globale
Intervento con detrazione al 70%:
- Coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente
- Coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e conseguimento della qualità media dell’involucro
- Coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e riduzione di una classe del rischio sismico
- Coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e riduzione di 2 classi del rischio sismico

Con il Decreto Rilancio sono stati individuati particolari interventi di riqualificazione energetica accessibili con il nuovo Ecobonus Potenziato 110% e le cui spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 potranno essere ripartite in 5 quote annuali di pari importo.
Secondo quanto previsto dall’art. 119 del Decreto Rilancio gli interventi accessibili con l’Ecobonus Potenziato 110% sono:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
- tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013, in sostanza gli interventi standard dell’Ecobonus (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di schermature solari, finestre comprensive di infissi, ecc…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti;
- intervento di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica realizzati congiuntamente a uno dei punti 1, 2 e 3, o ad interventi di miglioramento della vulnerabilità sismica (Sismabonus);
- intervento di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno dei punti 1, 2 e 3.
- nel caso di isolamento termico, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) secondo il decreto n. 259 del 6 novembre 2017;
- il rispetto del Decreto Requisiti Minimi che saranno previsti da un nuovo decreto da emanarsi e da specifiche Linee Guida da emanare da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di approvazione del Decreto (19.07.2020)
- miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
- risultare congrui in relazione alla spesa sostenuta, come attestato da apposita asseverazione rilasciata da tecnico abilitato
Possibilità di usufruire di sconto in fattura immediato o cessione del credito d’imposta
Tutti coloro che vorranno usufruire delle detrazioni fiscali sopra descritte al fine di ottenere un ottimale efficientamento del proprio immobile, il Decreto Rilancio D.L. 34/20 prevede due opportunità per poter eseguite i lavori di efficientamento energetico senza sostenere le spese che ne derivano. Due le opzioni:
- contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (e fino a un massimo pari al corrispettivo dovuto stesso), anticipato dall’impresa che ha effettuato gli interventi e da quest’ultima recuperata sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari o ESCO
- trasformazione in credito d’imposta, con facoltà di effettuare la cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari o ESCO