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Ecobonus

ECOBONUS E SISMABONUS


L’Ecobonus introdotto con il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 (art 14) e ampliato con l’attuale Decreto Rilancio D.L. 34/2020 è un incentivo statale per rendere le singole abitazioni o un intero fabbricato più efficienti dal punto di vista energetico.
Pertanto l’obiettivo prefissato è quello di promuovere l’efficienza energetica negli edifici attraverso interventi di carattere regolatorio (certificazione energetica) e agevolativo (detrazioni, incentivi). Attualmente sono previste detrazioni fiscali che variano dal 50% al 65% (incrementati fino al 75% per condomìni) fino ad arrivare appunto con il Decreto rilancio del 2020  fino al 110% per alcuni specifici interventi di seguito dettagliatiCos’è l’Ecobonus

L’ecobonus è una detrazione fiscale dal montante Irpef o dall’Ires (nel caso di impresa) , concessa a seguito della realizzazione di interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. La detrazione è riconosciuta per:

  • Riduzione del fabbisogno di energia primaria
  • Interventi sull’involucro dell’edificio
  • Installazione di pannelli solari
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
    L’ecobonus spetta, anche, per acquisto e posa in opera di:

     

    • Schermature solari
    • Impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
    • Dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento
    • Produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative
    • Micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
    • Generatori d’aria calda a condensazione
    • Apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
      Come funziona l’Ecobonus e quali sono gli interventi ammissibili

       

      L’Ecobonus prevede una detrazione del 50% o del 65% (a seconda dell’intervento) per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
      Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.
      Entrando nel dettaglio, ecco un riepilogo delle aliquote applicabili:

      INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI O SULLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

      Tipologia Intervento con detrazione al 50%

      • Serramenti e infissi
      • Schermature solari
      • Caldaie a biomassa
      • Caldaie a condensazione in classe A

      Tipologia Intervento con detrazione al 65%

      • Caldaie a condensazione in classe A e sistema di termoregolazione evoluto
      • Generatori di aria calda a condensazione
      • Pompe di calore
      • Scaldacqua a pompa di calore
      • Coibentazione involucro
      • Collettori solari
      • Generatori ibridi
      • Sistemi building automation
      • Microcogeneratori
      • Riqualificazione globale

      INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI




      Intervento con detrazione al 70%:

       

      • Coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente

      Tipologia Intervento con detrazione al 75%:

      • Coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e conseguimento della qualità media dell’involucro

      Tipologia Intervento con detrazione all’80%:

      • Coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e riduzione di una classe del rischio sismico


      Tipologia Intervento con detrazione all’85%:

      • Coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e riduzione di 2 classi del rischio sismico

      Cosa prevede il nuovo il Decreto Rilancio D.L. 34/2020 “ecobonus 110%”

      Con il Decreto Rilancio sono stati individuati particolari interventi di riqualificazione energetica accessibili con il nuovo Ecobonus Potenziato 110% e le cui spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 potranno essere ripartite in 5 quote annuali di pari importo.
      Secondo quanto previsto dall’art. 119 del Decreto Rilancio gli interventi accessibili con l’Ecobonus Potenziato 110% sono:

       

        1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
        2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
      1. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
      2. tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013, in sostanza gli interventi standard dell’Ecobonus (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di schermature solari, finestre comprensive di infissi, ecc…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti;
      3. intervento di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica realizzati congiuntamente a uno dei punti 1, 2 e 3, o ad interventi di miglioramento della vulnerabilità sismica (Sismabonus);
      4. intervento di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno dei punti 1, 2 e 3.

      Per usufruire dell’Ecobonus Potenziato 110% sarà necessario:

      • nel caso di isolamento termico, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) secondo il decreto n. 259 del 6 novembre 2017;
      • il rispetto del Decreto Requisiti Minimi che saranno previsti da un nuovo decreto da emanarsi e da specifiche Linee Guida da emanare da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di approvazione del Decreto (19.07.2020)
      • miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
      • risultare congrui in relazione alla spesa sostenuta, come attestato da apposita asseverazione rilasciata da tecnico abilitato

      Possibilità di usufruire di sconto in fattura immediato o cessione del credito d’imposta

      Tutti coloro che vorranno usufruire delle detrazioni fiscali sopra descritte al fine di ottenere un ottimale efficientamento del proprio immobile, il Decreto Rilancio D.L. 34/20 prevede due opportunità per poter eseguite i lavori di efficientamento energetico senza sostenere le spese che ne derivano. Due le opzioni:

      • contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (e fino a un massimo pari al corrispettivo dovuto stesso), anticipato dall’impresa che ha effettuato gli interventi e da quest’ultima recuperata sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari o ESCO
      • trasformazione in credito d’imposta, con facoltà di effettuare la cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari o ESCO

      Il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
      A tale scopo è in fase di emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate apposite linee guida per le modalità operative per la realizzazione dello sconto in fattura o cessione del credito
      Al fine di poter optare per lo sconto in fattura o per la trasformazione in credito d’imposta, il contribuente è tenuto a richiedere al proprio consulente fiscale il visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti.

 

 

Con il Decreto Rilancio sono stati individuati particolari interventi di riqualificazione energetica accessibili con il nuovo Ecobonus Potenziato 110% e le cui spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 potranno essere ripartite in 5 quote annuali di pari importo.
Secondo quanto previsto dall’art. 119 del Decreto Rilancio gli interventi accessibili con l’Ecobonus Potenziato 110% sono:

 

    1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
    2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
    3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio)
    4. tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013, in sostanza gli interventi standard dell’Ecobonus (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di schermature solari, finestre comprensive di infissi, ecc…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti
    5. intervento di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica realizzati congiuntamente a uno dei punti 1, 2 e 3, o ad interventi di miglioramento della vulnerabilità sismica (Sismabonus)
    6. intervento di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno dei punti 1, 2 e 3.

 

Per usufruire dell’Ecobonus Potenziato 110% sarà necessario:

  • nel caso di isolamento termico, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) secondo il decreto n. 259 del 6 novembre 2017;
  • il rispetto del Decreto Requisiti Minimi che saranno previsti da un nuovo decreto da emanarsi e da specifiche Linee Guida da emanare da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di approvazione del Decreto (19.07.2020)
  • miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
  • risultare congrui in relazione alla spesa sostenuta, come attestato da apposita asseverazione rilasciata da tecnico abilitato

 

Possibilità di usufruire di sconto in fattura immediato o cessione del credito d’imposta

Tutti coloro che vorranno usufruire delle detrazioni fiscali sopra descritte al fine di ottenere un ottimale efficientamento del proprio immobile, il Decreto Rilancio D.L. 34/20 prevede due opportunità per poter eseguite i lavori di efficientamento energetico senza sostenere le spese che ne derivano. Due le opzioni:

  • contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (e fino a un massimo pari al corrispettivo dovuto stesso), anticipato dall’impresa che ha effettuato gli interventi e da quest’ultima recuperata sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari o ESCO
  • trasformazione in credito d’imposta, con facoltà di effettuare la cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari o ESCO

Il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
A tale scopo è in fase di emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate apposite linee guida per le modalità operative per la realizzazione dello sconto in fattura o cessione del credito
Al fine di poter optare per lo sconto in fattura o per la trasformazione in credito d’imposta, il contribuente è tenuto a richiedere al proprio consulente fiscale il visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti.

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