Via Aldo Bartocci, 7T - 05100 Terni TR

Sismabonus

ECOBONUS E SISMABONUS

Il Sismabonus è un incentivo economico previsto dallo Stato Italiano per chi intende rendere la propria abitazione (o anche un fabbricato) più resistente alle azioni sismiche ed è stata già introdotta con la Legge di bilancio 2017 ad oggi implementata.

L’obiettivo è quello di mettere in sicurezza il patrimonio di fabbricati esistenti in Italia, classificate secondo il grado di rischio: dalla classe A+ (la più sicura e antisismica) fino alla classe G (decisamente a grave rischio crollo in caso di sisma). L’agevolazione fiscale del Sismabonus scatta se il fabbricato viene portato a una classe di rischio sismico migliore (detrazione del 70% delle spese effettuate) e se le classi di rischio sismico migliorate sono due si ha diritto alla detrazione dell’80%. Con il Decreto rilancio del 2020 i bonus sono stati alzati fino al 110%, qui sotto troverete maggiori dettagli.

Per gli interventi relativi al sismabonus l’aliquota delle detrazioni è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%.
Tali disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.
La detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di a,b,c.

In quali zone d’Italia si applica il Sismabonus?
Nelle zone sismiche “1”, “2”, “3”, ovvero nella quasi totalità del territorio nazionale

 

Chi sono i Beneficiari?
Possono accedere alle suddette detrazioni:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; dalle organizzazioni di volontariato; dalle associazioni di promozione sociale;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

I suddetti soggetti possono beneficiare delle detrazioni sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle
detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

A quanto ammonta la detrazione massima?
Il tetto massimo deIIe spese su cui caIcoIare Ia detrazione è pari a 96.000 Euro per unità immobiliare, corrispondente quindi a una detrazione massima di 105.600 Euro (110%).


Esempio:

Palazzina con due abitazioni e due fondi/magazzini:
– il tetto massimo delle spese ammissibili è pari a 96.000€ x 4 = 384.000€
– il massimo importo da portare in detrazione = 422.400€ (84.480€ anno di detrazione annua in 5 anni)
– importo detrazione cedibile = 345.600€ (cedibile integralmente o parzialmente a società assicurativa)

 

Le spese tecniche rientrano nei benefici del Sismabonus?

Rientrano tra le spese detraibili le spese per i tecnici sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni.

Difatti, oltre quelle per realizzare i lavori, rientrano nel bonus anche quelle per le indagini, sia strutturali che geotecniche, per le verifiche, per la classificazione sismica, la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo, le autorizzazioni, nonché gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ed al completamento dei lavori tipici della manutenzione ordinaria o straordinaria.

I professionisti abilitati assumono un ruolo fondamentale per il Sismabonus, poiché gli interventi di miglioramento sismico e l’efficacia degli stessi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Acquisto case antisismiche 

La legge Crescita estende l’agevolazione del sismabonus agli acquisti di case antisismiche site nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica. 

Con tale disposizione, in particolare, si intendono favorire le operazioni di acquisto di interi fabbricati da parte di imprese di costruzione destinati alla successiva demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente (ove le norme urbanistiche lo consentano) e il successivo trasferimento delle singole abitazioni, prevedendo il riconoscimento di una detrazione pari a: 

  • 75% del prezzo di vendita (fino ad un importo massimo di 96.000 euro) se rispetto alla situazione originaria si riduce il rischio sismico di 1 classe 
  • 85% del prezzo di vendita (fino ad un importo massimo di 96.000 euro) se rispetto alla situazione originaria si riduce il rischio sismico di 2 classi
 

I trasferimenti delle singole unità immobiliari devono essere effettuati entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori. 

Essendo i costi di ricostruzione sostenuti direttamente dall’impresa, la detrazione è correlata al prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro l’importo massimo di 96.000: 

  • detrazione massima pari a 81.600 euro da recuperare in 5 anni per un importo annuale di euro  16.320 l’anno.
 

Classi di rischio sismico di un edificio 

Il MIT ha pubblicato il decreto contenente le linee guida per la determinazione della classe di rischio sismico degli edifici. Tali classi sono necessarie per stabilire l’entità del sismabonus che varia in funzione del miglioramento di classe ottenuto a seguito dell’intervento. 

Il rischio sismico è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno atteso a seguito di un possibile evento sismico.

Le classe di rischio sismico sono le seguenti:

classe A+ (minor rischio)
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
classe F
classe G (maggior rischio)

La determinazione della classe di appartenenza di un edificio può essere condotta secondo due metodi alternativi:

  • metodo convenzionale
  • metodo semplificato
 

Metodo semplificato

Il metodo semplificato si basa su una classificazione macrosismica dell’edificio.
È indicato per una valutazione veloce della Classe di Rischio dei soli edifici in muratura e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare la classe di rischio in relazione all’adozione di interventi di tipo locale.

Metodo convenzionale

Il metodo convenzionale è applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione.
Esso è basato sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali NCT 2008 e consente la valutazione della Classe di Rischio della costruzione:

  • sia nello stato di fatto
  • sia nello stato conseguente intervento progettato
 

Questa metodologia è indicata anche per il calcolo della classe di rischio sismico in caso di acquisti di case antisismiche in zona 1 in edifici oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione. In tal caso la valutazione della Classe di Rischio della costruzione si valuta per l’edificio nei seguenti casi:

  • stato originario (pre-demolizione)
  • stato conseguente intervento progettato (post-demolizione)
 

Sismabonus e modalità di cessione del credito

Per i lavori condominiali, inoltre, viene prevista la possibilità, per ogni condòmino, di cedere la detrazione, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, con facoltà per il cessionario che riceve il credito di successiva rivendita dello stesso beneficio.

Anche in caso di acquisto case antisismiche, in alternativa alla detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi, è prevista la facoltà dell’acquirente di optare per la cessione del credito di imposta, corrispondente all’importo detraibile secondo quando previsto dalla legge. Il credito di imposta può essere ceduto a soggetti terzi (privati anche esercenti attività commerciale, diversi da banche o intermediari finanziari), così come attualmente previsto per il “Sismabonus condomini” (articolo 1, legge 232/2016).

Si ricorda che il credito d’imposta:

  • può essere ceduto da parte di tutti i possibili beneficiari della detrazione, ivi compresi coloro che in concreto non potrebbero fruirne poiché «non tenuti al versamento dell’imposta» (ad es. i soggetti “incapienti”), ed i cessionari del credito
  • può essere oggetto di successiva cessione da parte del cessionario

     

Il condòmino può cedere l’intera detrazione a lui spettante, che può essere calcolata, alternativamente: 

  • sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile 
  • tenuto conto delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, sempre per la propria quota a lui riferibile 
 

Il cessionario può ricedere a sua volta, in tutto o in parte, il credito d’imposta ottenuto dal condòmino, a condizione che questo sia divenuto “disponibile”. Sotto tale profilo, l’Agenzia delle Entrate specifica ulteriormente che il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condòmino cedente abbia contribuito con il pagamento della parte di spesa non ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Inoltre, il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.
La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Infine, in caso di verifiche fiscali che accertino la mancanza, in tutto o in parte, dei requisiti per fruire del “sismabonus condomini”, da parte del condòmino, ovvero del cessionario (per quel che riguarda, per quest’ultimo, l’indebita fruizione) il credito d’imposta viene recuperato a tassazione, con interessi e sanzioni.

Lo sconto sul corrispettivo dovuto

Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 34/2019 (articolo 10, comma 2), per gli interventi di adozione di misure antisismiche è stata prevista la possibilità di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

A quest’ultimo verrà rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, la facoltà di cedere il credito d’imposta ai suoi fornitori di beni e servizi. Sono escluse ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Non è possibile, tuttavia, cedere il credito a istituti di credito e a intermediari finanziari.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia definirà le modalità attuative di questa nuova disposizione

Richiedi informazioni

COMPILA IL FORM PER RICEVERE INFORMAZIONI